di Silvio Pittori

Costretti per mesi dal governo Conte a non uscire dalla nostra casa di abitazione, se non muniti di autocertificazione. Limitati nei nostri spostamenti con una compromissione significativa della nostra libertร  personale mediante lโ€™adozione dei famosi DPCM (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri), per la maggior parte degli italiani una tipologia di provvedimento assolutamente ignota, che nessun governo aveva in precedenza adottato quantomeno con la ย costante disinvoltura del predetto governo. Decreti posti prontamente in soffitta dal nuovo governo Draghi che, in ossequio alla tradizione della โ€œriserva di leggeโ€, ha correttamente deciso di tornare ai decreti legge, dimostrando una maggiore sensibilitร  ai principi cardine del nostro Ordinamento ed un maggior rispetto del nostro Parlamento.

Quante autocertificazioni abbiamo dovuto riempire e regolarmente consegnare alle forze di polizia soltanto perchรฉ ci recavamo ย al lavoro, ponendo la massima attenzione a chiarire in dettaglio la tipologia di professione ed il luogo di svolgimento della stessa per non cadere, anche soltanto per errore, in una dichiarazione falsa, presupposto dellโ€™esercizio dellโ€™azione penale da parte di qualche procuratore della Repubblica, con contestazione del reato di falso di cui allโ€™articolo 483 del codice penale. Tutto ciรฒ in un silenzio assordante da parte di coloro che avrebbero potuto intervenire, appiattiti sotto il peso di quel totalitarismo sanitario che pervade oramai le nostre vite e le nostre menti da circa un anno, con la negazione della possibilitร  di svolgere una libera riflessione che non sia allineata con il โ€œpoliticamente correttoโ€. Chi ha anche soltanto provato ad esprimere dubbi sulla natura illegittima di quella grave compromissione della nostra libertร  personale, originata dalla illegittimitร  del provvedimento da cui tale compromissione traeva origine, si รจ trovato esposto ad attacchi portati dai cultori del pensiero dominante, contrari a qualsiasi tipo di ย riflessione fuori dal coro.

Abbiamo quindi assistito ad una sorta di sospensione della democrazia attuata mediante decreti che non trovavano radici, neanche postume, nel dibattito parlamentare; decreti ritenuti da alcuni liberi pensatori inidonei a limitare diritti costituzionalmente garantiti, come quelli della libertร  personale e della libertร  di circolazione, e, in quanto atti amministrativi, disapplicabili dal giudice ordinario. Purtroppo le voci che si levavano in tale senso โ€“ voci che, ove seguite e sostenute, avrebbero quantomeno potuto imporre di tornare allโ€™adozione dei decreti legge cosรฌ da ricondurre nelle aule parlamentari ogni decisione capace di incidere sulla vita dei cittadini โ€“ restavano inascoltate: la campagna di contenimento del libero pensiero silenziava immediatamente ogni spirito libero.

Fortunatamente la Provvidenza ha insegnato che cโ€™รจ sempre un โ€œgiudice a Berlinoโ€, giudice che, nel nostro caso, si รจ materializzato nelle stanze del Tribunale di ย Reggio Emilia, il quale, limitandosi ad applicare la Legge, attivitร  ย tipica di chi รจ chiamato a ius dicere, ha pronunciato nel corso del gennaio 2021 una sentenza che finalmente rende onore al Diritto e dร  voce agli inascoltati.

Cerchiamo di essere sintetici, senza entrare troppo nei tecnicismi. Il pubblico ministero, che aveva esercitato lโ€™azione penale nei confronti di alcuni giovani, indagati per avere falsamente dichiarato nelle proprie autocertificazioni di essersi recati presso un nosocomio, in effetti mai raggiunto, aveva chiesto al giudice per le indagini preliminare (nel prosieguo, GIP) di pronunciare contro detti giovani un decreto penale di condanna. Orbene, il GIP ha ritenuto di non accogliere la richiesta del magistrato inquirente, spingendosi al contrario sino ad emettere una sentenza di proscioglimento per i seguenti, condivisibili motivi.

Come giร  evidenziato, la violazione contestata โ€“ falso nellโ€™autocertificazione โ€“ trova origine nellโ€™obbligo di compilare lโ€™autocertificazione imposto dai numerosi DPCM ย successivi al primo, questโ€™ultimo risalente allโ€™8 marzo 2020, ritenuti dal giudice assolutamente illegittimi in quanto, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, estendono โ€œa tutto il territorio nazionale le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, limitando quindi ogni spostamento delle persone al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioniโ€. Il Giudice ritiene quindi di essere al cospetto, e come fare a dargli torto, ad โ€œun vero e proprio obbligo di permanenza domiciliareโ€, tipologia di obbligo (la permanenza domiciliare) che consiste ย in una sanzione penale restrittiva della libertร  personale irrogata dal giudice penale per alcuni reati soltanto allโ€™esito del giudizio (โ€œovvero – ย specifica il giudice – โ€œin via cautelare, in una misura di custodia cautelare disposta dal Giudice, nella ricorrenza dei rigidi presupposti di legge, allโ€™esito di un procedimento disciplinato normativamenteโ€), pertanto nel rispetto del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Ne consegue che un DPCM non puรฒ disporre alcuna limitazione della libertร  personale, trattandosi di un atto che non garantisce nรฉ lโ€™intervento del giudice nรฉ il rispetto del diritto di difesa.

LEGGI ANCHE  I nuovi barbari: i progressisti vogliono cancellare il Rinascimento

Ma il Giudice โ€œreggianoโ€ va oltre, affermando che โ€œneppure una legge (o un atto normativo avente forza di legge, qual รจ il decreto-legge) potrebbe prevedere in via generale e astratta, nel nostro ordinamento, lโ€™obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralitร  indeterminata di cittadiniโ€, stante la doppia riserva di legge di cui allโ€™articolo 13 della Costituzione, con lโ€™effetto che un simile provvedimento potrebbe essere assunto soltanto nei confronti di un soggetto ben individuato, e non certamente della collettivitร  tout court.

Altri due passaggi motivazionali meritano di esser richiamati. Il primo, in linea con le voci che si erano elevate inascoltate (ricordo perfettamente lโ€™analisi del dott. Carlo Nordio), finalizzato a porre in risalto che, trattandosi nel caso di DPCM โ€œdi un atto amministrativo, il Giudice ordinario non deve rimettere la questione dรฌ legittimitร  costituzionale alla Corte costituzionale, ma deve procedere, direttamente, alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo per violazione di leggeโ€; ย il secondo avente lo scopo di correttamente distinguere tra libertร  di circolazione e libertร  personale. Ed invero, rispondendo a coloro che giustificavano e, purtroppo, tuttora provano a giustificare ย la legittimitร  dei DPCM ย assumendo che i medesimi impongano un obbligo di permanenza che inciderebbe soltanto (!) sulla libertร  di circolazione e non anche sulla libertร  personale, ha ricordato come ย la libertร  di circolazione non puรฒ essere confusa con la libertร  personale: โ€œi limiti della libertร  di circolazione attengono a luoghi specifici il cui accesso puรฒ essere precluso, perchรฉ ad esempio pericolosi; quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi ma le persone, allora la limitazione si configura come vera e propria limitazione della libertร  personale. Certamente quando il divieto di spostamento รจ assoluto, come nella specie, in cui si prevede che il cittadino non puรฒ recarsi in nessun luogo al di fuori della propria abitazione, รจ indiscutibile che si versi in chiara e illegittima limitazione della libertร  personale. – In conclusione, deve affermarsi la illegittimitร  del DPCM indicato per violazione dell’art. 13 Cost., con conseguente dovere del Giudice ordinario di disapplicare tale DPCM ai sensi dellโ€™art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. Eโ€.

Arriva cosรฌ il Giudice a tirare le fila del proprio corretto ragionamento: โ€œPoichรฉ, proprio in forza di tale decreto, ciascun imputato รจ stato ‘costretto’ a sottoscrivere unโ€™autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima, deriva dalla disapplicazione di tale norma che la condotta di falso, materialmente comprovata come in atti, non sia tuttavia punibile giacchรฉ nella specie le esposte circostanze escludono lโ€™antigiuridicitร  in concreto della condotta e, comunque, perchรฉ la condotta concreta, previa la doverosa disapplicazione della norma che imponeva illegittimamente lโ€™autocertificazione, integra un falso inutile, configurabile quando la falsitร  incide su un documento irrilevante o non influente ai fini della decisione da emettere in relazione alla situazione giuridica che viene in questioneโ€.

In sintesi, quei decreti del Presidente del Consiglio che per dodici mesi hanno non soltanto esautorato il Parlamento ma privato i cittadini della libertร  di muoversi, tramutatasi in concreto, per i suesposti motivi, in una limitazione della loro libertร  personale, erano e sono illegittimi. La domanda adesso รจ la seguente: chi risarcirร  i cittadini di tante illegittime privazioni?

+ post

Avvocato cassazionista con sede a Firenze, esperto in diritto civile societario e in diritto penale di impresa e contrattualistica. Laureato in Giurisprudenza all'Universitร  degli Studi di Firenze.