di Silvio Pittori
Costretti per mesi dal governo Conte a non uscire dalla nostra casa di abitazione, se non muniti di autocertificazione. Limitati nei nostri spostamenti con una compromissione significativa della nostra libertร personale mediante lโadozione dei famosi DPCM (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri), per la maggior parte degli italiani una tipologia di provvedimento assolutamente ignota, che nessun governo aveva in precedenza adottato quantomeno con la ย costante disinvoltura del predetto governo. Decreti posti prontamente in soffitta dal nuovo governo Draghi che, in ossequio alla tradizione della โriserva di leggeโ, ha correttamente deciso di tornare ai decreti legge, dimostrando una maggiore sensibilitร ai principi cardine del nostro Ordinamento ed un maggior rispetto del nostro Parlamento.
Quante autocertificazioni abbiamo dovuto riempire e regolarmente consegnare alle forze di polizia soltanto perchรฉ ci recavamo ย al lavoro, ponendo la massima attenzione a chiarire in dettaglio la tipologia di professione ed il luogo di svolgimento della stessa per non cadere, anche soltanto per errore, in una dichiarazione falsa, presupposto dellโesercizio dellโazione penale da parte di qualche procuratore della Repubblica, con contestazione del reato di falso di cui allโarticolo 483 del codice penale. Tutto ciรฒ in un silenzio assordante da parte di coloro che avrebbero potuto intervenire, appiattiti sotto il peso di quel totalitarismo sanitario che pervade oramai le nostre vite e le nostre menti da circa un anno, con la negazione della possibilitร di svolgere una libera riflessione che non sia allineata con il โpoliticamente correttoโ. Chi ha anche soltanto provato ad esprimere dubbi sulla natura illegittima di quella grave compromissione della nostra libertร personale, originata dalla illegittimitร del provvedimento da cui tale compromissione traeva origine, si รจ trovato esposto ad attacchi portati dai cultori del pensiero dominante, contrari a qualsiasi tipo di ย riflessione fuori dal coro.
Abbiamo quindi assistito ad una sorta di sospensione della democrazia attuata mediante decreti che non trovavano radici, neanche postume, nel dibattito parlamentare; decreti ritenuti da alcuni liberi pensatori inidonei a limitare diritti costituzionalmente garantiti, come quelli della libertร personale e della libertร di circolazione, e, in quanto atti amministrativi, disapplicabili dal giudice ordinario. Purtroppo le voci che si levavano in tale senso โ voci che, ove seguite e sostenute, avrebbero quantomeno potuto imporre di tornare allโadozione dei decreti legge cosรฌ da ricondurre nelle aule parlamentari ogni decisione capace di incidere sulla vita dei cittadini โ restavano inascoltate: la campagna di contenimento del libero pensiero silenziava immediatamente ogni spirito libero.
Fortunatamente la Provvidenza ha insegnato che cโรจ sempre un โgiudice a Berlinoโ, giudice che, nel nostro caso, si รจ materializzato nelle stanze del Tribunale di ย Reggio Emilia, il quale, limitandosi ad applicare la Legge, attivitร ย tipica di chi รจ chiamato a ius dicere, ha pronunciato nel corso del gennaio 2021 una sentenza che finalmente rende onore al Diritto e dร voce agli inascoltati.
Cerchiamo di essere sintetici, senza entrare troppo nei tecnicismi. Il pubblico ministero, che aveva esercitato lโazione penale nei confronti di alcuni giovani, indagati per avere falsamente dichiarato nelle proprie autocertificazioni di essersi recati presso un nosocomio, in effetti mai raggiunto, aveva chiesto al giudice per le indagini preliminare (nel prosieguo, GIP) di pronunciare contro detti giovani un decreto penale di condanna. Orbene, il GIP ha ritenuto di non accogliere la richiesta del magistrato inquirente, spingendosi al contrario sino ad emettere una sentenza di proscioglimento per i seguenti, condivisibili motivi.
Come giร evidenziato, la violazione contestata โ falso nellโautocertificazione โ trova origine nellโobbligo di compilare lโautocertificazione imposto dai numerosi DPCM ย successivi al primo, questโultimo risalente allโ8 marzo 2020, ritenuti dal giudice assolutamente illegittimi in quanto, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, estendono โa tutto il territorio nazionale le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, limitando quindi ogni spostamento delle persone al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioniโ. Il Giudice ritiene quindi di essere al cospetto, e come fare a dargli torto, ad โun vero e proprio obbligo di permanenza domiciliareโ, tipologia di obbligo (la permanenza domiciliare) che consiste ย in una sanzione penale restrittiva della libertร personale irrogata dal giudice penale per alcuni reati soltanto allโesito del giudizio (โovvero – ย specifica il giudice – โin via cautelare, in una misura di custodia cautelare disposta dal Giudice, nella ricorrenza dei rigidi presupposti di legge, allโesito di un procedimento disciplinato normativamenteโ), pertanto nel rispetto del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Ne consegue che un DPCM non puรฒ disporre alcuna limitazione della libertร personale, trattandosi di un atto che non garantisce nรฉ lโintervento del giudice nรฉ il rispetto del diritto di difesa.
Ma il Giudice โreggianoโ va oltre, affermando che โneppure una legge (o un atto normativo avente forza di legge, qual รจ il decreto-legge) potrebbe prevedere in via generale e astratta, nel nostro ordinamento, lโobbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralitร indeterminata di cittadiniโ, stante la doppia riserva di legge di cui allโarticolo 13 della Costituzione, con lโeffetto che un simile provvedimento potrebbe essere assunto soltanto nei confronti di un soggetto ben individuato, e non certamente della collettivitร tout court.
Altri due passaggi motivazionali meritano di esser richiamati. Il primo, in linea con le voci che si erano elevate inascoltate (ricordo perfettamente lโanalisi del dott. Carlo Nordio), finalizzato a porre in risalto che, trattandosi nel caso di DPCM โdi un atto amministrativo, il Giudice ordinario non deve rimettere la questione dรฌ legittimitร costituzionale alla Corte costituzionale, ma deve procedere, direttamente, alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo per violazione di leggeโ; ย il secondo avente lo scopo di correttamente distinguere tra libertร di circolazione e libertร personale. Ed invero, rispondendo a coloro che giustificavano e, purtroppo, tuttora provano a giustificare ย la legittimitร dei DPCM ย assumendo che i medesimi impongano un obbligo di permanenza che inciderebbe soltanto (!) sulla libertร di circolazione e non anche sulla libertร personale, ha ricordato come ย la libertร di circolazione non puรฒ essere confusa con la libertร personale: โi limiti della libertร di circolazione attengono a luoghi specifici il cui accesso puรฒ essere precluso, perchรฉ ad esempio pericolosi; quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi ma le persone, allora la limitazione si configura come vera e propria limitazione della libertร personale. Certamente quando il divieto di spostamento รจ assoluto, come nella specie, in cui si prevede che il cittadino non puรฒ recarsi in nessun luogo al di fuori della propria abitazione, รจ indiscutibile che si versi in chiara e illegittima limitazione della libertร personale. – In conclusione, deve affermarsi la illegittimitร del DPCM indicato per violazione dell’art. 13 Cost., con conseguente dovere del Giudice ordinario di disapplicare tale DPCM ai sensi dellโart. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. Eโ.
Arriva cosรฌ il Giudice a tirare le fila del proprio corretto ragionamento: โPoichรฉ, proprio in forza di tale decreto, ciascun imputato รจ stato ‘costretto’ a sottoscrivere unโautocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima, deriva dalla disapplicazione di tale norma che la condotta di falso, materialmente comprovata come in atti, non sia tuttavia punibile giacchรฉ nella specie le esposte circostanze escludono lโantigiuridicitร in concreto della condotta e, comunque, perchรฉ la condotta concreta, previa la doverosa disapplicazione della norma che imponeva illegittimamente lโautocertificazione, integra un falso inutile, configurabile quando la falsitร incide su un documento irrilevante o non influente ai fini della decisione da emettere in relazione alla situazione giuridica che viene in questioneโ.
In sintesi, quei decreti del Presidente del Consiglio che per dodici mesi hanno non soltanto esautorato il Parlamento ma privato i cittadini della libertร di muoversi, tramutatasi in concreto, per i suesposti motivi, in una limitazione della loro libertร personale, erano e sono illegittimi. La domanda adesso รจ la seguente: chi risarcirร i cittadini di tante illegittime privazioni?
Avvocato cassazionista con sede a Firenze, esperto in diritto civile societario e in diritto penale di impresa e contrattualistica. Laureato in Giurisprudenza all'Universitร degli Studi di Firenze.
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