di Marco Maggioni

Le proposte di legge, come quella del deputato del PD Zan, che puntano a punire il reato di “omofobia”, sono le necessarie risposte a un’emergenza sociale, oppure rappresentano delle minacce alle libertร  di pensiero ed espressione sancite dalla nostra Costituzione all’art. 21?

Cominciamo col notare che “omofobia” (letteralmente: “paura dell’eguale”) รจ termine vago, di cui manca una definizione a livello legislativo universalmente riconosciuta. Nessuno dei progetti di legge (PdL) offre questa definizione, e la confusione si palesa nelle differenti scelte terminologiche compiute dai promotori: il PdL Boldrini parla di “identitร  sessuale”, quelli Zan e Perantoni di “orientamento sessuale” e “identitร  di genere”, il PdL Bartolozzi di “motivi di genere”, infine quello Scalfarotto di “omofobia e transfobia”. La vaghezza dei concetti utilizzati per delimitare le fattispecie incriminate dร  una portata applicativa imprevedibile. In Gran Bretagna, dove una legge similare esiste ma non esiste comunque la definizione di “omofobia”, il Crown Prosecution Service รจ arrivato a dichiarare che un’azione sarebbe omofoba quando percepita come tale dalla vittima: una discrezionalitร  e soggettivitร  inaccettabili.

Eppure il Codice Penale giร  tutela le persone omosessuali perseguendo discriminazioni e violenze a loro danno (artt. 575 ss., 581 ss., 595, 600 ss., 605 ss., 609bis ss., 610, 612, 612bis). Rafforzare la tutela a seconda dei gusti sessuali della vittima sarebbe, paradossalmente, discriminatorio. Nรฉ si puรฒ invocare uno “stato di emergenza” per giustificarlo. Infatti, secondo l’Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (OSCAD) del Viminale, che da dieci anni raccoglie non solo le denunce ma anche le semplici segnalazioni, tra il 2010 e il 2018 vi sarebbero state 2532 segnalazioni d’atti discriminatori, di cui 1512 catalogabili come hate crime / hate speech, e tra queste 212 relative alla sfera sessuale o di genere: una media di 26 all’anno, poco per invocare misure speciali, tanto piรน se di dubbia costituzionalitร  perchรฉ andrebbero a colpire le opinioni.

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Di fronte a un reato d’opinione basato su un presunto movente d’odio, manca l’evento di danno. Il giudice si troverebbe a valutare l’indiscernibile motivazione interiore dell’accusato. Come si farร . Ci si baserร  sulla storia personale? Si spulceranno i social dell’individuo? Una persona con posizioni conservatrici e di destra, ergo, sarebbe maggiormente punibile (in quanto sospettabile di “motivazione omofoba”) rispetto a una progressista e di sinistra?

La legge sulla “omofobia” sarebbe, in realtร , una norma totalitaria, non troppo dissimile dal delitto di “azione controrivoluzionaria” che nell’URSS era utilizzato come reato generico per colpire tutti gli eterodossi. Una profilassi preventiva verso la maggioranza. Il giurista Giovanni Maria Flick, giร  ministro e presidente della Corte Costituzionale, ha spiegato che oggi il carcere viene usato non piรน come extrema ratio ma alla stregua dell’olio di ricino, per imporre il controllo sociale. I fautori della fattispecie di reato della “omofobia” pretendono che la loro concezione dell’essere umano, soggettiva e non universale, sia riconosciuta come veritร  assoluta, destinando al carcere coloro che non vi si adeguano. Siamo giunti al punto che si rimpiange persino il relativismo, perchรฉ meno oppressivo e totalitario di questo assolutismo “progressista”.

Prima che sia vietato dirlo, ribadiamo che in natura si nasce uomo o donna, i gusti sessuali si manifestano successivamente e comunque non cancellano il sesso biologico. Nessuno dovrebbe essere mandato in carcere perchรฉ crede ciรฒ.

Marco Maggioni

Deputato (Lega/Circoscrizione Lombardia), nella XVIII Legislatura รจ Presidente della Delegazione Parlamentare presso l'Iniziativa Centro-Europea (InCE), Vice-Presidente della Giunta delle Elezioni e membro della Commissione Politiche dell'Unione Europea. Laureato in Economia e commercio, รจ di professione bancario.