Questa analisi, che affronta il tema Principi Volontari e diritti umani, è di completamento al precedente della prima parte (Le compagnie militari private. Parte 1: origini e status giuridico).

I Principi Volontari

I Principi Volontari sulla sicurezza e diritti umani sono stati istituiti nel 2000, quando i governi di Stati Uniti e Gran Bretagna, le aziende e le ONG si sono impegnati in un dialogo sulla sicurezza e sui diritti umani. All’inizio sviluppati per il settore estrattivo ed energetico, tali principi sono stati in seguito estesi in un più vasto ambito. Il dovere di proteggere i diritti umani spetta ai governi, sebbene le aziende abbiano il dovere e la responsabilità di evitare di creare danno alle persone. Spesso le imprese operano in ambienti e territori complessi con poche indicazioni sul campo e su come rispettare le proprie responsabilità in materia di diritti umani. Di fatto, i Principi Volontari dovrebbero aiutare le società a capire l’ambiente in cui operano, a identificare i rischi per i diritti umani legati alla sicurezza e, quindi, ad adottare significative misure per affrontarli. Questi principi offrono una guida alle imprese nello sviluppo di pratiche che mantengono la sicurezza e la protezione delle loro operazioni rispettando i diritti umani.

I Principi forniscono indicazioni sulla valutazione del rischio, la valutazione dei diritti umani e l’interazione fra le aziende e la sicurezza pubblica e privata. È fondamentale la capacità di valutare i rischi nell’ambiente operativo di un’azienda e l’impatto sulle comunità locali. La qualità della valutazione del rischio dipende dalla raccolta di informazioni aggiornate e credibili e tra queste governi, società di sicurezza, istituzioni multilaterali e società civile. Numerosi sono i fattori che dovrebbero essere presi in considerazione, e nello specifico:

  • identificazione dei rischi associati a fattori politici, economici, civili o sociali;
  • potenziale di violenza;
  • documenti sui diritti umani delle forze di pubblica sicurezza, dei paramilitari, delle forze dell’ordine e della sicurezza privata;
  • l’autorità giudiziaria locale e le capacità della magistratura di garantire le responsabilità;
  • analisi dei conflitti con identificazione delle cause profonde dei conflitti e livello di adesione alle norme sui diritti umani;
  • rischi associati al trasferimento di apparecchiature letali e non letali a fornitori di servizi di sicurezza.

È interessante il rapporto che intercorre fra impresa e pubblica sicurezza; infatti, sebbene i governi abbiano il ruolo principale nel mantenere l’osservanza della legge e dell’ordine, le stesse imprese hanno l’obiettivo di garantire che le azioni intraprese dai di servizi di pubblica sicurezza siano coerenti con la protezione dei diritti umani. In questo ambito alcuni principi fondamentali che guidano i rapporti fra le imprese e la pubblica sicurezza sono:

  • consultazione con governi e comunità in merito ai loro dispositivi di sicurezza;
  • il tipo di forza schierata (proporzionata alla minaccia);
  • la forza deve essere utilizzata solo quando necessario;
  • le imprese dovrebbero tenere riunioni frequenti con la sicurezza pubblica e le altre parti in causa;
  • le imprese dovrebbero fornire formazione sui diritti umani;
  • le accuse di violazioni dei diritti umani dovrebbero essere segnalate;
  • le informazioni utilizzate per le accuse di violazioni dei diritti umani dovrebbero essere credibili.

Il rapporto fra imprese e sicurezza privata dovrebbe garantire un agire coerente con le linee guida internazionali e una condotta appropriata all’uso della forza. Le accuse di violazioni dei diritti umani dovrebbero essere indagate e monitorate, dovrebbero essere forniti solo servizi di prevenzione e difensivi. Le persone implicate in violazioni dei diritti umani non dovrebbero poter fornire servizi di sicurezza; le imprese dovrebbero includere i Principi Volontari nei contratti con le società di sicurezza private e garantire la formazione del personale e dovrebbero scambiare informazioni con altre parti interessate su eventuali abusi commessi dalla sicurezza privata.

In conclusione, si ribadisce che i governi svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere l’attuazione dei Principi Volontari attraverso diversi aspetti della loro attività, quali le loro politiche estere e l’impegno economico con altri governi. I governi, spesso, si impegnano con attori chiave tramite il coordinamento e il supporto di iniziative da parte di società, ONG e altri governi. Per quanto concerne le aziende, l’applicazione dei Principi Volontari supporta il miglioramento delle pratiche a livello di progetto; tali principi hanno, infatti, l’obiettivo di fornire un quadro generale sulla valutazione dei rischi per i diritti umani associati alla sicurezza, comprendendo forme di mitigazione del rischio. Come già accennato in precedenza è fondamentale identificare in maniera preventiva il rischio di violazione dei diritti umani e questo può avvenire attraverso il noto processo di due diligence, dovuta diligenza. La dovuta diligenza dovrebbe condurre all’individuazione di tutte quelle misure concrete che hanno come obiettivo non solo evitare che si commettano abusi, ma anche instaurare un clima di solidarietà e cooperazione con le comunità coinvolte.

Il Rapporto Ruggie

Le tradizionali attività di gestione delle parti interessate (stakeholder management) dovranno, pertanto, porre molta attenzione al rischio di violazione dei diritti umani. Le ONG sostengono con forza la realizzazione dei Principi Volontari cercando di includerli negli standard governativi e intergovernativi, e anche in codici e iniziative volontari. Inoltre, le ONG incoraggiano anche processi multi-stakeholder che riuniscono aziende, polizia locale, militari e comunità. Come già scritto in precedenza, fino a qualche tempo fa il principale obbligo di difesa e protezione dei diritti umani era attribuito agli Stati. Oggi la questione è decisamente cambiata; infatti, adesso i diritti umani riguardano direttamente le attività economiche e quindi il comportamento aziendale. A tal proposito, sono stati chiariti alcuni aspetti… Nel 2005, il Segretario Generale delle Nazioni Unite nominò un suo rappresentante speciale, il professor John Ruggie con l’incarico di valutare il rapporto tra le imprese e i diritti umani. In tre anni di lavoro, Ruggie elaborò il Protect, Respect and Remedy Framework. In seguito nel 2011, Ruggie redasse i Guiding Principles on Business and Human Rights (Guiding Principles). Questi elaborati sono rivolti sia agli Stati che a tutte le tipologie di imprese, da quelle multinazionali o partecipate, alle piccole e medie imprese. La struttura interna del Framework e dei Guiding Principles coincide ed è suddivisa in tre “pilastri” che contengono i principi fondamentali relativi ai doveri degli Stati e alla responsabilità delle imprese in merito alla violazione dei diritti umani. I tre “pilastri” sono:

  • l’obbligo degli Stati di proteggere i diritti umani (State duty to protect human rights);
  • la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani (corporate responsability to respect human rights);
  • la necessità di garantire l’accesso ai rimedi da parte delle vittime degli abusi, ossia la possibilità di vedere garantiti i propri diritti da organismi giurisdizionali e non, sia a livello nazionale che internazionale (access to remedy).

Questi “pilastri” definiscono anche le policy che devono essere adottate da Stati ed imprese, ad esempio la responsabilità sociale d’impresa. I Guiding Principles costituiscono il primo strumento normativo a livello internazionale che definitivamente sanziona la responsabilità delle imprese riguardo ai diritti umani. In conclusione, il Rapporto Ruggie definisce che il sistema universale dei diritti umani si applica direttamente all’attività delle imprese e che, se alle Nazioni spetta l’obbligo di proteggerli, sulle aziende grava oggi la responsabilità di rispettarli autonomamente e direttamente. In ogni angolo del mondo, ad esempio

autorità amministrative, forze dell’ordine e giudici potrebbero addirittura imputare – almeno in linea di principio – la violazione di ciascuno di tali diritti ad un’impresa. E la società civile si vede incredibilmente accresciuto oltre al potere di protestare e denunciare, anche quello di ricorrere a tutte le autorità eventualmente competenti”.

L’applicazione diretta del sistema dei diritti umani alle imprese aumenta in modo esponenziale il rischio cui esse sono esposte in caso di violazione dei diritti umani, con danni economici e/o reputazionali. Di fatto, possiamo affermare che:

l’impresa, nel predisporre le proprie strategie economiche e commerciali, non deve più tener conto esclusivamente degli interessi economici dei propri azionisti, ma deve preoccuparsi di rendere conto delle proprie scelte anche ad altri portatori di interessi”.

John Ruggie, nel sostenere che i diritti umani si applicano direttamente alle imprese, si trovò di fronte al dilemma di determinare quali fossero di preciso le norme applicabili. Infatti, non bisogna dimenticare che i diritti umani sono regolati da fonti, o sistemi giuridici, completamenti diversi fra di loro. A partire dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 alle Convenzioni internazionali che riguardano i diritti umani, fino ad arrivare alle Convenzioni regionali come quella europea, oltre ai sistemi nazionali.

Il problema delle fonti di diritto

Una domanda sorge spontanea: l’impresa che vuole essere rispettosa di queste norme, quale tipo di fonte e quali principi dovrà rispettare? Domanda a cui risponde Ruggie facendo riferimento a diverse fonti: la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; i due Covenant, (l’International Covenant on Civil and Political Rights e l’International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights); .alle principali Convenzioni a tutela del lavoro, promosse dall’International Labour Organization (ILO): Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work e Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy. È bene precisare che la fonte più importante rimane la Dichiarazione dei Diritti Umani, senza avere tecnicamente la natura di fonte obbligatoria. Infatti, i giuristi affermano “che la sua obbligatorietà si fonderebbe su principi e norme internazionali consuetudinarie”.

Diverso, invece, è il caso dei due Covenant. Infatti, sono Convenzioni internazionali obbligatorie e valgono solo per gli Stati che le hanno approvate. Per quanto riguarda le Convenzioni regionali, in particolare quelle europee (European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms e la Charter of Fundamental Rights), quella africana (African Charter on Human and Peoples’ Rights) e quella interamericana (Inter-American Convention on Human Rights), si applicano solo alle nazioni delle rispettive regioni del mondo che le hanno approvate. Queste formano i sistemi più avanzati di tutela dei diritti umani a livello internazionale dato che hanno organismi giudiziari che ne assicurano l’applicazione. È bene precisare, però, che queste Convenzioni regionali consentono alle persone di ricorrere solo contro violazioni dei diritti umani commesse dagli Stati e dagli apparati statali, e di conseguenza non nei confronti dei comportamenti delle aziende. In sostanza, l’elemento comune delle analisi effettuate è il rispetto dei diritti umani. Nell’ambito degli argomenti trattati la tutela di tali diritti dovrebbe essere garantita a prescindere dal contesto e, sebbene gli strumenti a tutela esistano in gran numero, le violazioni restano numerose.

Le opinioni espresse negli articoli del Belfablog sono quelle dei rispettivi autori e potrebbero non rispecchiare le posizioni del Centro Studi Machiavelli.

francesco sisto
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Genovese, è laureato in Scienze Storiche. Ha conseguito il master universitario di II livello in Intelligence and Security, il master universitario di II livello in Studi Strategici e Sicurezza Internazionale e il master universitario di II livello in Studi internazionali strategico-militari presso il CASD. Collabora con Difesa Online e ha svolto attività di ricerca e analisi presso il Centro Studi Militari Marittimi di Venezia. Ha ricoperto l’incarico di Political Advisor su nave Cavour della Marina Militare. Collabora con il Centro Studi Militari Aerospaziali.