di Silvio Pittori

Non possiamo nascondercelo: quanto sta emergendo negli ultimi mesi dall’interno della Magistratura, tra interessi correntizi, orientamenti ideologici, sfiducia reciproca e sospetti vicendevoli stride in maniera oggettiva con la pre-condizione della Giustizia che è la probità e con il significato che “all’essere magistrato” attribuiva il giudice Rosario Angelo Livatino, reso evidente nella conferenza che il medesimo tenne nel lontano 1984 in merito al “ruolo del giudice nella società che cambia”.

Si tratta di un intervento al quale molte Autorità negli ultimi giorni hanno fatto riferimento, in maniera peraltro certamente tardiva visto che l’ammonimento contenuto in detto intervento avrebbe potuto e dovuto svolgere da tempo il ruolo di argine contro la deriva, anche di natura ideologica, che ha colpito la magistratura, deriva che purtroppo è oramai sotto gli occhi di tutti i cittadini. I forti richiami al concetto di “immagine esterna” del magistrato ed alla sua “indipendenza” segnano la strada da seguire perché i cittadini possano tornare a doverosamente rispettare la Magistratura, rispetto oltretutto meritato dalla maggior parte dei magistrati che, in maniera quasi monastica, svolgono con rigore etico la funzione delicata alla quale sono chiamati.

Da cattolico troverei interessante trattare il tema della beatificazione del giudice Livatino, ma preso atto che mala tempora currunt anche a causa di quanto sta emergendo nei Palazzi di Giustizia ed ancora di più nelle stanze del Consiglio Superiore della Magistratura, con la conseguente, dolorosa quanto inevitabile delegittimazione della Magistratura medesima, delegittimazione che proviene dall’interno del Corpo e non, come vorrebbe il vicepresidente del CSM, dall’esterno, vorrei in questo contesto limitarmi a riprodurre alcuni stralci della conferenza tenuta dal giudice Livatino il 7 aprile 1984, una vera e propria lectio magistralis, quasi profetica, da parte di chi avvertiva il peso della funzione svolta, richiamando l’attenzione di tutti i lettori sulla attualità di detto intervento. Così si esprimeva il Giudice Livatino:

Egli [il magistrato] altro non è che un dipendente dello Stato, al quale è affidato lo specialissimo compito di applicare le leggi, che quella società si dà attraverso le proprie istituzioni, in un momento di squisita delicatezza del loro operare: il momento contenzioso. Per ciò stesso, il magistrato non dovrebbe essere una realtà sul cui mutamento ci si debba interrogare: egli è un semplice riflesso della legge che è chiamato ad applicare. Se questa cambia, anch’egli dovrebbe cambiare; se questa rimane immutata, anch’egli dovrebbe mantenersi uguale a se stesso, quali che siano le metamorfosi della società che lo avvolge. […]

Il tema della politicizzazione dei giudici si inserisce a pieno titolo nel dibattito sui problemi della giustizia e nell’analisi del rinnovato rapporto tra il magistrato ed il tessuto sociale nella cui trama egli si colloca. Tanto con riferimento all’atteggiamento che, talvolta, i giudici avrebbero assunto, o potrebbero assumere, presentando all’opinione pubblica l’immagine di una giustizia parziale, fiancheggiatrice del potere politico, di un partito politico o di un gruppo di potere, pubblico o privato. L’ipotesi concretizza evidentemente una violazione del criterio costituzionale che, proprio per evitare ogni forma di strumentalizzazione della giustizia, garantisce l’indipendenza personale dei singoli giudici, soggetti esclusivamente alla legge (art. 101), nonché quella della magistratura nel suo complesso, descrivendola come ‘ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere’ (art. 104). Dal combinato disposto delle norme citate, si desume quindi che il costituente ha voluto escludere ogni pericolo o sospetto di faziosità e di settarismo dei giudici, sia nell’aspettativa di vantaggi personali o per il timore di pregiudizio, sia in forza dell’interferenza di altri poteri dello Stato nella funzione giudiziaria. È alla luce di questi principi che deve essere valutata la compatibilità tra la funzione del giudicare e l’adesione a partiti politici, gruppi, associazioni. La trasformazione del partito politico da centro di diffusione ideologica a struttura associativa caratterizzata da sempre più rigidi vincoli burocratici e gerarchici, sovente finalizzata alla gestione del potere, rende oggi assai più difficile di quanto non fosse all’epoca della Costituente ammettere la possibilità che un giudice possa conservarsi libero iscrivendosi ad un partito politico. Si dovrebbe ammettere che il giudice, nel momento in cui si iscrive, fosse non solo affatto risoluto a non concedere assolutamente nulla al partito come tale, nei casi in cui il partito ha un interesse, ma che anche i suoi compagni di fede non si aspettassero assolutamente nulla da lui nel momento in cui egli dovesse occuparsi di quei casi.

Parrebbe che, sul piano umano, ciò sarebbe troppo pretendere. Che dire poi della possibilità per il giudice di entrare a far parte di sette od associazioni che, se non sono segrete, mantengono tuttavia il più stretto riserbo sui nomi degli aderenti ed avvolgono nelle nebbie di una indistinta filantropia le proprie finalità e i propri obiettivi? Se sono già serie le ragioni di perplessità sulla adesione del giudice ad un partito politico, queste ragioni appaiono centuplicate nella partecipazione ad organizzazioni di fatto più o meno riservate o, comunque, non facilmente accessibili al controllo dell’opinione pubblica, i cui aderenti risultano fra loro legati da vincoli della cui intensità e natura nessuno è in grado di giudicare e valutare. Qui bisognerà proclamare, con assoluta chiarezza, che la norma dell’art. 212 T.U.L.P.S., che sancisce l’immediata destituzione per tutti gli impiegati pubblici che appartengano ad associazioni i cui soci sono vincolati dal segreto, si applica anche ai magistrati, che ne sono anzi, logicamente, insieme ai militari, i destinatari più diretti. Ciò non significa certo sopprimere nell’uomo-giudice la possibilità di formarsi una propria coscienza politica, di avere un proprio convincimento su quelli che sono i temi fondamentali della nostra convivenza sociale: nessuno può difatti contestare al giudice il diritto di ispirarsi, nella valutazione dei fatti e nell’interpretazione di norme giuridiche, a determinati modelli ideologici, che possono anche esattamente coincidere con quelli professati da gruppi od associazioni politiche. Essenziale è però che la decisione nasca da un processo motivazionale autonomo e completo, come frutto di una propria personale elaborazione, dettata dalla meditazione del caso concreto; non come il portato della autocollocazione nell’area di questo o di quel gruppo politico o sindacale, così da apparire come in tutto od in parte dipendente.

Ciò chiarito, il Giudice Livatino prosegue approfondendo il concetto di “immagine esterna” del magistrato:

Si è bene detto che il giudice, oltre che essere deve anche apparire indipendente, per significare che accanto ad un problema di sostanza, certo preminente, ve n’è un altro, ineliminabile, di forma. L’indipendenza del giudice, infatti, non è solo nella propria coscienza, nella incessante libertà morale, nella fedeltà ai principi, nella sua capacità di sacrifizio, nella sua conoscenza tecnica, nella sua esperienza, nella chiarezza e linearità delle sue decisioni, ma anche nella sua moralità, nella trasparenza della sua condotta anche fuori delle mura del suo ufficio, nella normalità delle sue relazioni e delle sue manifestazioni nella vita sociale, nella scelta delle sue amicizie, nella sua indisponibilità ad iniziative e ad affari, tuttoché consentiti ma rischiosi, nella rinunzia ad ogni desiderio di incarichi e prebende, specie in settori che, per loro natura o per le implicazioni che comportano, possono produrre il germe della contaminazione ed il pericolo della interferenza; l’indipendenza del giudice è infine nella sua credibilità, che riesce a conquistare nel travaglio delle sue decisioni ed in ogni momento della sua attività. […] La credibilità esterna della magistratura nel suo insieme ed in ciascuno dei suoi componenti è un valore essenziale in uno Stato democratico, oggi più di ieri.

[…] pertanto, può ben concludersi che non vi può essere relazione alcuna fra l’immagine del magistrato e la società che cambia, nel senso che la prima non dovrà subire modificazione alcuna, quali che siano i capricci di costume della seconda: il giudice di ogni tempo deve essere ed apparire libero ed indipendente, e tanto può essere ed apparire ove egli stesso lo voglia e deve volerlo per essere degno della sua funzione e non tradire il suo mandato.

Ritengo che davvero poco si possa aggiungere davanti ad un intervento caratterizzato da un profondo senso civico, intriso di etica e di rigore deontologico: sono certo che la maggioranza dei Magistrati, che si colloca al di fuori delle stupefacenti vicende correntizie di recente emerse, abbia trovato e trovi tuttora nelle parole del Giudice beato il senso finale del proprio dovere, nell’ottica anche del recupero di quell’autorità morale e di quella inaccessibilità del magistrato “come una divinità nel suo empireo” (Piero Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato), intrisa comunque e doverosamente di profonda umanità, che consentono ai cittadini di tornare a credere
nella Giustizia. Ciò in attesa che finalmente si proceda ad una riforma della struttura del CSM e dell’intero sistema Giustizia che veda impegnati per primi proprio i molti magistrati che svolgono con abnegazione la propria fondamentale funzione.

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Lawyer based in Florence, expert in civil corporate law and criminal law and contracts. Graduated in Law at the University of Florence.