Si fa sempre piรน scottante la questione โpoliticaโ dellโautorizzazione a procedere richiesta dal Tribunale dei ministri di Catania nei confronti dellโallora Ministro dellโInterno Salvini, in ordine al presunto reato di sequestro di persona aggravato (art. 605 codice penale) per il caso di Nave Gregoretti. Politica infatti, perchรฉ in effetti, a ben guardare, sembra esserci poco di giuridico in tutta lโintera vicenda, come ha argomentato Carlo Nordio, nella sua intervista a “Italia Oggi” del 9 gennaio 2020. A partire dalle reiterate richieste della maggioranza di fare slittare il voto in Giunta per le immunitร , giร calendarizzato per il 20 di gennaio, ad un momento successivo alle elezioni regionali dellโEmilia Romagna e della Calabria. Per il timore – non se ne fa mistero – che lโeventuale decisione a favore dellโautorizzazione a procedere possa avere ripercussioni sugli esiti elettorali, a beneficio del sen. Salvini e del suo partito.
La vicenda ricalca, in modo quasi speculare, il caso di Nave Diciotti. Con la differenza che per Nave Diciotti, la Procura della Repubblica di Catania aveva chiesto lโarchiviazione del procedimento sostenendo che, seppur in teoria il reato avrebbe potuto configurarsi a carico dellโex Ministro Salvini, egli aveva agito in virtรน dei suoi poteri ministeriali e, dunque, in presenza di una legittima causa di giustificazione. Per Nave Gregoretti, invece, la Procura di Catania aveva chiesto, addirittura, lโarchiviazione del procedimento per โinfondatezzaโ della notizia di reato. Ma ancora una volta, il Tribunale dei Ministri (peraltro nella identica composizione del caso di Nave Diciotti), ha ribaltato la ricostruzione della Procura formulando lโipotesi accusatoria, secondo la quale il sen. Salvini, nella sua qualitร di Ministro dellโinterno, avrebbe abusato dei suoi poteri e privato della libertร personale 131 migranti di varie nazionalitร dalle prime ore del mattino del 27 luglio 2019 sino al pomeriggio del successivo 31 luglio 2019.
Il reato contestato, sequestro di persona aggravato (si rischia dai 3 ai 15 anni di reclusione), รจ quantomeno dubbio. Soprattutto incongruo. A cominciare dal fatto che non si tratta di libertร personale ma, semmai, e a tutto concedere, di libertร di circolazione. Diversamente, se ne dovrebbe desumere che quando un vigile ti sbarra la strada non facendoti passare, ti sequestraโฆ Se i migranti si fossero diretti altrove, fuori dallโItalia, chi infatti mai li avrebbe fermati?
Ma non รจ questo il tema. Sotto quel pretesto, la vicenda mostra tutta la sua paradossale dimensione costituzionale. A partire dal fatto che per la Costituzione italiana, art. 95, รจ sempre e soltanto il Presidente del Consiglio a dirigere la politica generale del Governo e ad esserne responsabile, innanzitutto di fronte al Parlamento. E proprio in attuazione di tale potere di direzione, il Premier puรฒ, se del caso, anche sospendere lโadozione di atti politici o amministrativi da parte dei Ministri competenti, investendone il Consiglio dei Ministri (art. 5, comma 2, lett. c della legge n. 400 del 1988). Difficile immaginare, per le ragioni dette, che lโallora Ministro Salvini, agendo in completa autonomia, abbia potuto rendersi autore del gravissimo reato, senza che si fosse mai formalizzata – nรฉ durante, nรฉ dopo quei fatidici cinque giorni di luglio – neppure una presa di distanza rispetto al suo operato da parte del Premier e dellโintero Governo. Anche perchรฉ – ce lo insegna il codice penale (art. 40, comma 2) – โnon impedire un evento, che si ha lโobbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarloโ.
Merita ricordare che la vicenda Gregoretti si sbloccรฒ, con il conseguente sbarco delle persone presenti sulla Nave, al momento in cui, a seguito delle varie interlocuzioni a livello internazionale, condotte anche dal Premier e dal Ministro degli affari esteri, si era venuta a manifestare la disponibilitร , da parte di alcuni Stati, ad ipotesi di distribuzione dei migranti. Il che non fa che evidenziare la natura collegiale delle scelte di fondo adottate nella gestione Gregoretti.
Ma, aldilร della vicenda concreta, le implicazioni di unโautorizzazione a procedere sarebbero paradossali – anzi aberranti – sotto il profilo del principio della separazione dei poteri. Perchรฉ significherebbe negare dignitร autonoma delle scelteย politiche e assoggettarle alla tutela giudiziaria. Come dire cheย tutto, anche laย politica, sta sotto. Con la conseguenza che, dโora in poi, le autoritร di governo, per non rischiare di essere sottoposte a procedimento penale, dovrebbero far entrare in Italia, unico Paese del genere al mondo, incondizionatamente chiunque, pur privo di documenti e non identificato, si presentasse alle frontiere.
Ma che lโatto politicoย non sia sindacabile dai giudici non รจ un orpello, o un privilegio di casta, che viola il principio di uguaglianza. ร uno dei pilastri della separazione dei poteri su cui si รจ fondato tutto il moderno costituzionalismo. Il sindacato giudiziario sullโatto politico โ a meno ovviamente che non si tratti di atti eversivi dellโordine costituzionale – trasforma gli atti giudiziari in atti, essi stessi, politici. Aprire ad una โprimaโ del genere sarebbe davvero molto pericoloso per la deriva illiberale che ne potrebbe derivare. Ecco perchรฉ la questione meriterebbe di essere portata, quanto prima, di fronte alla Corte Costituzionale che potrebbe giudicare se non si sia davvero in presenza di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, gigantesco e senza precedenti. Servirebbe pure a decontaminare il clima del voto, sul quale grava unโombra assai inquietante per un sistema democratico: far fuori, non per via politica ma per via giudiziaria, lโex alleato di governo, oggi avversario.
La Prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, ordinaria di Diritto costituzionale, รจ Consigliere scientifico del Centro Studi Machiavelli.
Appare reale e evidente che si vuol commettere un’ingiustizia . Salvini in qualitร di ministro aveva l’obbligo di salvaguardare la sicurezza dello Stato e dei nostri confini. Questo era il suo obbligo ma l’azione esecutiva รจ del governo e la responsabilitร degli atti dello stesso ricadono sul presidente del consiglio. Quindi, confermo reale ed evidente รจ l’atto illegittimo della magistratura . Mala tempora currunt
Siamo vicini alla resa dei conti tra la Magistratura e la Politica. Se la prima sua sponte non farร un passo indietro dichiarando il non luogo a procedere sulla probabile autorizzazione approvata dal Senato, si concretizzerร il sospetto che la Repubblica da Parlamentare si trasformi in Giudiziaria dando inizio ad un regime dittatoriale.