La lotta alla violenza sulle donne come strumento di lotta politica
Da molti anni il mondo progressista, anche in virtù della posizione dominante di cui gode in ambito mediatico, ha sostanzialmente monopolizzato il tema della violenza sulle donne, delle sue cause e degli strumenti da adottare per contrastarla. Tuttavia, da quando si è insediato il governo di centro destra, questa battaglia – ovviamente condivisibile in quanto tale – ha assunto contorni politici che si sono andati sempre più concentrando sull’attacco alla famiglia tradizionale e sulla retorica del presunto patriarcato che ancora condizionerebbe larghe fasce della popolazione del nostro Paese.
Il copione seguito da editorialisti e femministe di area è più o meno sempre lo stesso e va in scena ad ogni nuovo omicidio o episodio di violenza contro le donne: immediato riferimento alla cultura patriarcale, la cui sopravvivenza sarebbe accettata di buon grado dalle forze reazionarie che sostengono il governo. E poi la scontata evocazione del pericolo fascista come clausola obbligatoria di chiusura di ogni editoriale. A celebrare platealmente questo tipo di approccio è stata la tragica vicenda dell’omicidio di Giulia Cecchettin, che ha scatenato una vera e propria campagna politica, diretta esplicitamente contro esponenti ed elettori del centro destra, chiamati in causa quasi fossero correi del drammatico evento, in quanto presunti portatori di una cultura che giustificherebbe la subalternità della donna nei confronti dell’uomo, sia nelle relazioni personali sia nell’ambito della società e del lavoro.
Inutile soffermarsi a contestare l’infondatezza assoluta di queste accuse, smentite del resto dalla storia stessa degli ultimi 50 anni del nostro Paese, mentre è molto più utile sottolineare la palese strumentalità di tali posizioni, che emerge con solare evidenza ad ogni episodio di violenza – e sono purtroppo sempre più frequenti – commesso contro le donne da appartenenti a quel mondo della immigrazione clandestina che la sinistra difende al di là di ogni buon senso. In questi casi il dogma dell’immigrazionismo e dell’accoglienza ad ogni costo prevale sulla solidarietà per le vittime, e scatta quindi la corsa a spiegare, giustificare, minimizzare, richiamando magari le colpe della società retriva e razzista per la “mancata integrazione” dell’autore della violenza.
L’empatia per la vittima in queste circostanze scompare quasi completamente, per arrivare in qualche caso estremo alla sua implicita colpevolizzazione (qualcuno forse rammenterà l’intollerabile cinismo dei commenti di Gad Lerner sull’atroce massacro della giovane Desiree Mariottini avvenuto a Roma nel 2018 ad opera di un gruppo di criminali di origini africane).
La presunta emergenza-femminicidi smentita dai dati
In verità, accantonando i cortocircuiti e le ipocrisie del mondo progressista, un approccio serio al problema violenza e omicidi sulle donne dovrebbe essere ricondotto all’interno della politica di ripristino e consolidamento della sicurezza dei cittadini, che rappresenta del resto uno dei pilastri del programma di governo della coalizione di centro destra. In tal senso, andrebbe anche ridimensionata l’idea continuamente ribadita dalla propaganda della sinistra che ci si trovi dinanzi ad una vera e propria emergenza.
Nel nostro Paese, secondo i dati del Servizio Analisi Criminale del Ministero dell’interno, gli omicidi di donne sono stati 130 nel 2024, 120 nel 2023 e 54 nel 2024, mentre nel primo semestre del 2025 se ne sono registrati 52.
Il fenomeno, che pure resta preoccupante, non sembra presentare i caratteri della emergenza, tanto più se lo si confronta con i numeri degli altri paesi europei. Confronto non agevole, in quanto su molti stati della UE mancano dati aggiornati, e in ogni caso i criteri di classificazione sono spesso di diversi da paese a paese. Gli ultimi dati ufficiali su tutti i paesi membri della UE, pubblicati da Eurostat, e riferiti al 2019, presentano, come è corretto, il numero degli omicidi di donne in percentuale rispetto alla popolazione. In questa tabella, l’Italia, con un dato di 0,36, figura al terz’ultimo posto, al primo si colloca la Lettonia con 4,06, mentre tutti i paesi principali e quindi comparabili al nostro registrano percentuali di omicidi più rilevanti: Francia 0,82, Germania 0,66, Spagna 0,53.
Vittime di omicidio di donna (“femminicidio”) ogni 100.000 donne (2017) – VIOLA Delitti compiuti da membri della famiglia VERDE Delitti compiuti dal partner – Data: 25 Novembre 2019 Fonte: Femminicidio in Europa, due anni dopo pubblicato da Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa in associazione con EDJNet Autore: Valentina Vivona/OBC Transeuropa/EDJNet Licenza: Creative Commons Attribution 4.0 International license, via Wikipedia
Al netto delle ovvie cautele con cui vanno interpretati questi dati e del fatto che la situazione negli anni successivi può essere mutata – anche se le statistiche del Ministero dell’interno sopra riportate mostrano una tendenza più o meno stabile – sembra difficile in presenza di questi dati parlare di un fenomeno in ascesa, sebbene l’enfatizzazione mediatica di alcuni casi ne abbia facilitato l’idea presso l’opinione pubblica.
Ciò non deve in alcun modo indurre a sottovalutare questa odiosa forma di criminalità né a ridurre l’impegno per contrastarla in tutte le sue forme, Deve se mai suggerire un approccio di più ampio respiro, che sia in grado di prevenire e reprimere, nei limiti del possibile, tutte le varie forme di violenza, a iniziare ovviamente da quelle più gravi, che provocano la morte della vittima.
Obiettivi e criticità del disegno di legge governativo
In questo contesto, la presentazione del disegno di legge del ministro della famiglia Roccella, volto a istituire il nuovo reato di “femminicidio”, è apparsa, almeno in prima battuta, come un cambio di prospettiva del governo su questi temi, e una sia pur parziale adesione all’impostazione emergenzialista fatta propria dalla sinistra. Evidentemente, le cose non stanno in questo modo, e l’iniziativa del governo si propone di affrontare il problema con l’idea di aumentare la forza deterrente della norma penale, giacché il testo prevede in automatico la pena dell’ergastolo al verificarsi dei presupposti della nuova fattispecie di reato. Il testo, già approvato con voto unanime di maggioranza e opposizione dal Senato in prima lettura, solleva tuttavia alcune perplessità sul piano strettamente giuridico che non possono essere ignorate.
In generale, l’individuazione di nuove fattispecie penali raramente produce risultati significativi, giacché l’efficacia preventiva della legge in campo penale è connessa soprattutto all’effettivo perseguimento dei reati e alla certezza della pena, piuttosto che alla segmentazione delle ipotesi di reato o all’aumento delle pene edittali.
Anche a voler prescindere da queste considerazioni di politica legislativa, non si possono ignorare alcune criticità del testo, collegate a due aspetti: i dubbi di compatibilità con l’articolo 3 della costituzione, stante la discriminazione tra generi sancita dalla nuova norma, e la formulazione della nuova fattispecie, i cui elementi costitutivi sono essenzialmente di natura psicologica, in quanto connessi alle motivazioni dell’autore del delitto.
Il nuovo articolo 577-bis, come introdotto dal disegno di legge Roccella, recita infatti:
«Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo».
Spetterà al collegio giudicante una assai ardua ricostruzione di tali motivazioni, al fine di stabilire se il reato si collochi nella categoria del “femminicidio”, con conseguente attribuzione di un’ampia, e forse eccessiva, discrezionalità nella definizione del comportamento al fine di collocarlo nella categoria del “femminicidio” e della connessa condanna alla pena dell’ergastolo.
Possibili profili di incompatibilità costituzionale
In relazione a questi aspetti critici, il presidente emerito di sezione della cassazione Dubolino (in un articolo comparso sulla Verità del 12 luglio scorso) ha svolto alcune considerazioni di grande interesse. Circa il possibile contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, viene rilevato come il principio di eguaglianza ivi stabilito non consenta di riservare trattamenti sanzionatori diversi a condotte identiche, secondo che l’autore sia uomo o donna. A tal proposito, Dubolino ricorda che anche il “delitto d’onore”, previsto nel codice penale del 1930 ed abrogato nel 1981, che comminava una pena molto attenuata (da tre a sette anni di reclusione) per chi causasse la morte del coniuge “nell’atto in cui scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia”, pur applicata nella grande maggioranza dei casi a omicidi commessi da uomini, era tuttavia formulata in modo da ricomprendere anche l’ipotesi opposta in cui autrice del delitto fosse una donna. Ipotesi che, come detto, non è invece contemplata nella nuova legge, né poteva esserlo giacché essa è stata specificamente pensata, fin dal titolo, per i soli delitti di cui siano vittime le donne.
Non sappiamo se e in che limiti vi sarà la possibilità di modifiche al testo in sede di esame della Camera, ma sembra molto difficile che il punto di compromesso raggiunto presso l’altro ramo del Parlamento venga rimesso in discussione. Del resto, è perfettamente legittimo e comprensibile che il governo possa cercare, almeno su questi temi, una condivisione con le forze dell’opposizione, e non c’è dubbio che l’unanimità registratasi in prima lettura sul voto finale rappresenti in tal senso un risultato significativo.
Sarebbe però illusorio interpretare la convergenza della sinistra su questa specifica proposta di legge come un primo passo dell’opposizione verso un atteggiamento più costruttivo rispetto a quello mostrato nei primi tre anni di legislatura. Più credibile è leggerla come una parentesi non destinata a incidere minimamente su scelte politiche e parlamentari che, su tutti i principali temi di discussione – dall’immigrazione alla sicurezza, dalla politica europea alla giustizia – sono frutto di una impostazione ideologica impermeabile a ogni, sia pur minima, correzione dettata da buon senso e ragionevolezza.
Le opinioni espresse negli articoli del Belfablog sono quelle dei rispettivi autori e potrebbero non rispecchiare le posizioni del Centro Studi Machiavelli.
A graduate in Law (University of Rome "La Sapienza"), after a brief experience as a civil servant in the Ministry of Labour, he was a parliamentary adviser in the Chamber of Deputies for more than 30 years.





Sono perfettamente d’accordo sulle considerazioni critiche svolte dall’autore circa i profili di irragionevolezza e di dubbia costituzionalità delle norme che si mira ad introdurre nell’ordinamento giuridico con il disegno di legge in questione.