In molti Paesi operano le compagnie militari private e, spesso, sono coinvolte in attività operative o azioni tattiche vere e proprie. Queste compagnie sono da tempo oggetto di analisi e studi riguardo il loro status giuridico. Infatti, è bene sottolineare che le norme internazionali che dovrebbero o potrebbero regolare l’attività di tali compagnie private non sempre hanno trovato nella storia una chiara applicazione, in quanto la definizione giuridica di queste compagnie non trova un immediato riscontro nello scenario internazionale. Infatti, non vi sono convenzioni internazionali o leggi, ovvero atti aventi forza di legge a livello europeo, che regolamentano le PMSC (Private Military and Security Companies).

È interessante notare come nei Paesi europei in cui vi è il numero più alto di tali società non vi è una legislazione specifica. Un reale tentativo di definire il quadro giuridico internazionale in cui operano le PMSC è dato dal Documento di Montreux, il quale sarà affrontato più avanti. Infatti, in questa prima parte si cercherà di dare un quadro generale riguardo la realtà delle compagnie private militari e di sicurezza.

Le PMSC. Un inquadramento generale

Nel corso della storia, l’utilizzo di truppe non regolari per determinati compiti non è affatto una novità. A tale riguardo, basti pensare al mondo antico o alle compagnie di ventura del Rinascimento. Questi gruppi armati erano, e lo sono ancora oggi, definiti con l’appellativo di “mercenari”. Questo termine viene usato, anche, per etichettare le contemporanee Private Military Company (PMC) e le Military and Security Contractors (MSC).

Il prodotto offerto da queste società è rivolto non solamente a Stati, ma anche a grandi multinazionali, imprese o singoli privati e riguarda una serie di servizi legati alla sicurezza. È giusto precisare che i servizi offerti dalle PMC sono diversi da quelli delle MSC. Nei citati articoli pubblicati sul Belfablog, l’autore, Gianluca Pedrini, scrive:

le PMC offrono compiti prettamente militari che vanno dal supporto alle operazioni sul campo (intelligence, addestramento, pianificazione, ecc.) all’intervento diretto; le MSC forniscono invece servizi di sicurezza quali scorta personale o difesa di installazioni, senza intervenire direttamente nel conflitto armato. In realtà la difesa armata di un’installazione (così come la scorta di personale diplomatico) in un’area di crisi può avere le stesse conseguenze dell’ingaggio armato diretto tra combattenti sul terreno”.

Pertanto, sia le MSC che le PMC usano modalità operative simili e devono quindi rispondere alle stesse regole. Per tale motivo, ad oggi ci si riferisce ad esse come un unico insieme, le Private Military and Security Companies (PMSC), i cui operatori corrispondono alla figura del Security & Military Contractor. Come accennato in precedenza, la “vulgata comune” definisce queste compagnie con il termine di mercenari. Tuttavia, è corretto designare queste realtà come mercenari?

Per una corretta definizione di mercenari, è importante rifarsi alla “Convenzione Internazionale contro il reclutamento, impiego, finanziamento e addestramento dei Mercenari” votata il 4 dicembre del 1989 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tale Convenzione, comunemente conosciuta come la “Convenzione ONU sui Mercenari”, si richiama all’articolo 47 del I Protocollo aggiuntivo delle Convenzioni di Ginevra, ed è entrata in vigore il 20 ottobre 2001. Nel primo articolo viene stabilito in maniera precisa chi può essere considerato un mercenario, secondo cinque condizioni che devono verificarsi contemporaneamente:

  1. che sia specificamente reclutato, localmente o all’estero, al fine di combattere in un conflitto armato;
  2. che sia motivato a prendere parte alle ostilità essenzialmente perché spinto dal desiderio di un profitto personale e che gli sia stato promesso da una delle parti in conflitto, un compenso superiore a quello pagato al combattente di ugual grado e funzione appartenente alle forze armate di tale Parte;
  3. che non sia di nazionalità di una delle Parti in conflitto, né residente in un territorio controllato da una delle Parti in conflitto;
  4. che non sia appartenente alle forze armate di una delle parti in conflitto;
  5. che non sia stato inviato da uno Stato che non è parte del conflitto in missione ufficiale quale appartenente alle forze armate di detto Stato.

Considerando tutto ciò, si può affermare che le PMSC non sono da classificare truppe mercenarie, e a tal proposito, sempre Gianluca Pedrini scrive:

Indipendentemente dal fatto che vi sia stata una dichiarazione di guerra o meno tra due o più parti, le PMSC hanno sede societaria – legale in Stati che sono parti in causa negli attuali conflitti”.

Ciò non soddisfa quanto richiesto dalla terza condizione sopra riportata. Inoltre, Pedrini scrive:

“Se i dipendenti di una determinata PMSC fossero di nazionalità diverse, ciò che è rilevante è la nazionalità della sede giuridica della società alla quale tali dipendenti fanno capo. Se è vero che l’azione dei mercenari, nel diritto internazionale, non determina di per sé la responsabilità internazionale dello Stato in favore del quale l’azione viene compiuta, diversamente può ritenersi per l’impiego – sempre da parte di uno Stato – di una PMSC giuridicamente presente sul proprio territorio, soggetta quindi alle leggi dell’ordinamento giuridico di detto Stato che, a sua volta, è tenuto al rispetto del diritto internazionale”.

The Documento di Montreux

Come riportato in precedenza, un atto concreto per definire il quadro giuridico – internazionale in cui operano le PMSC è dato dal Documento di Montreux. Il Documento di Montreux è il risultato di un’iniziativa lanciata contemporaneamente dalla Svizzera e dal Comitato internazionale della Croce Rossa all’inizio del 2006 ed è stato elaborato sulla scorta di 4 riunioni intergovernative tenutesi fra il gennaio 2006 e settembre 2008. Durante il quarto e ultimo incontro, che ha avuto luogo a Montreux dal 15 al 17 settembre 2008, il Documento è stato adottato consensualmente dagli Stati partecipanti.

Nel dicembre del 2014 è stato istituito il Forum sul Documento di Montreux, una piattaforma di scambio informale fra i partecipanti che hanno aderito al Documento con l’intento di agevolarne l’attuazione a livello nazionale e di spingere altre Nazioni e organizzazioni internazionali a sostenerne il contenuto. Si noti che il Documento di Montreux è

“il primo documento internazionale a ribadire gli obblighi in materia di diritto internazionale vigenti per gli Stati con riferimento alle attività delle società e delle società di sicurezza privata. Comprende un elenco di buone pratiche volte ad assistere gli Stati nell’adozione di misure adeguate finalizzate all’adempimento dei loro obblighi giuridici internazionali.”

Tale documento dà espressione all’esigenza riconosciuta che il Diritto Internazionale trovi applicazione anche nei confronti delle PMSC e che non vi sia un vuoto legislativo in merito alle loro attività. Il suo obiettivo è quello di servire in modo pratico e realistico ad uno scopo: promuovere il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani.

Ma la domanda sorge spontanea: cosa si intende per diritti umani? In un’accezione puramente letterale i diritti umani sono diritti appartenenti a ogni essere umano semplicemente per il fatto di essere tale. In una dimensione più ampia, i diritti umani descrivono invece un insieme di valori e principi naturali, caratterizzati dall’universalismo e dall’indivisibilità, che sono riconosciuti come appartenenti a tutti gli esseri umani, indipendente dalla nazionalità, dal credo religioso, dalla cultura, dal sesso, ecc.

Da un punto di vista giuridico, i diritti umani sono diritti soggettivi fondamentali, che si traducono in facoltà, interessi o pretese, tutelati in modo assoluto dall’ordinamento giuridico. Da sottolineare che pur rispondendo alle questioni di ordine legale che emergono a proposito delle PMSC, il documento non stabilisce tuttavia nuovi obblighi e non è uno strumento giuridicamente vincolante. Nonostante non sia vincolante né per le nazioni che lo hanno redatto né per il resto della Comunità Internazionale, il Documento è di certo un primo passo verso una determinazione chiara dell’ambito giuridico internazionale in cui si trovano ad operare le PMSC. L’Italia ha aderito al documento nel 2009, mentre tra le organizzazioni internazionali che hanno aderito in seguito c’è l’Unione Europea nel 2012. Il Documento di Montreux ricorda gli obblighi giuridici internazionali pertinenti degli Stati, delle PMSC e del loro personale in situazioni di conflitto armato.

Vengono individuati tre tipologie differenti di Stati:

  1. Contracting States: Nazioni che stipulano contratti per ottenere i servizi forniti da parte delle PMSC;
  2. Territorial States: Stati sul cui territorio operano le PMSC;
  3. Home States: Stati di nazionalità delle PMSC, cioè gli Stati dove queste compagnie sono registrate o hanno la loro sede principale.

Il Documento rende chiaro che gli Stati hanno l’obbligo di garantire il rispetto del Diritto Internazionale Umanitario e di difendere i diritti umani; di conseguenza, essi hanno il dovere di adottare misure volte a prevenire la cattiva condotta delle PMSC e garantire la responsabilità per il comportamento criminale. Inoltre, viene ricordato che le PMSC e il loro personale sono tenuti a rispettare il Diritto Internazionale Umanitario e devono farlo in qualsiasi momento durante un conflitto armato, indipendente dal loro status. Viene anche ricordato che la cattiva condotta da parte delle PMSC può innescare responsabilità su due livelli: da una parte, la responsabilità penale degli autori e dei loro superiori, e dall’altra parte, la responsabilità dello Stato che ha dato istruzioni per la regia o controllato la cattiva condotta. Nel documento vengono forniti una serie di strumenti per i governi al fine di stabilire una supervisione efficace e il controllo sulle PMSC, ad esempio attraverso contratti o sistemi di licenza/autorizzazione.

Obblighi degli Stati che usano le PMSC

Come riportato in precedenza, il documento delinea tre tipologie differenti di Stati. È bene sottolineare che sebbene diversi obblighi del diritto internazionale siano comuni alle tre tipologie di Stati elencati (Contracting States, Territorial States, Home States), alcuni sono maggiormente specifici. Per esempio, per i Contracting States vige l’obbligo di non sottoscrivere contratti con le PMSC al fine di condurre attività che il Diritto Internazionale Umanitario attribuisce chiaramente ad un’autorità Statale, come, ad esempio, la responsabilità della gestione dei campi di prigionieri di guerra o di internamento di civili che, come precisato dalle convenzioni di Ginevra, deve spettare ad un comandante militare o funzionario pubblico di detto Stato. Inoltre, la Nazione che stipula un contratto di servizi con una PMSC deve introdurre tutte quelle misure fondamentali e appropriate affinché tali società assicurino il rispetto del Diritto Internazionale Umanitario.

Si può affermare che gli Stati debbano dotarsi di quelle leggi considerare necessarie per garantire l’efficacia degli obblighi derivanti dal diritto internazionale. Inoltre, come previsto dalle Convenzioni di Ginevra, i Contracting States devono inserire nel loro ordinamento interno

sanzioni penali applicabili a coloro i quali commettano, ordinino o consentano la violazione dei diritti dell’uomo, con l’obbligo aggiuntivo di ricercare, trarre in arresto e portare in giudizio colui il quale abbia eventualmente violato tali diritti”.

È molto importante ricordare come la responsabilità ultima delle eventuali abusi o violazioni compiute dalle PMSC sia dello Stato firmatario del contratto con tali società, dato che queste compagnie private adempiono servizi propri di un’autorità governativa dalla quale prendono compiti e istruzioni dell’attività di cui occuparsi.  Questi obblighi valgono anche per gli Home States ed i Territorial States. Quindi, in conclusione la prima parte termina con gli obblighi afferenti per le PMSC. In breve, le PMSC sono tenute al rispetto del Diritto Internazionale Umanitario e sono sottoposte alle leggi nazionali che ne danno attuazione, rispettando nello stesso tempo la normativa penale sia dello Stato nazionale di appartenenza, sia dello Stato in cui si trovino ad agire.

Il personale delle PMSC, poiché è civile, non può essere oggetto di attacchi militari, a meno che tali compagnie non stiano partecipando direttamente e attivamente alle ostilità. Nel caso invece fossero usate come supporto diretto alle forze armate di un determinata nazione, il personale delle PMSC può godere dello status di prigioniero di guerra come specificato dalla III Convenzione di Ginevra. Infine, per concludere: nel caso le PMSC dovessero commettere delle violazioni del Diritto Internazionale, i dirigenti sono imputabili dato che sono responsabili dell’avvenuta violazione del Diritto Internazionale stesso, poiché hanno l’obbligo di esercitare il controllo sul loro personale. Nella seconda parte del Documento di Montreux sono riportare le buone pratiche concernenti le normative stabilite in materia di PMSC: introduzione di regimi trasparenti, concessione di autorizzazioni, adozione di misure con l’obiettivo di garantire una migliore supervisione e una responsabilità accresciuta. Queste buone pratiche hanno come obiettivo aiutare le nazioni a tenere fede ai propri obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario. Nello specifico: anche la seconda parte del Documento di Montreux conserva la distinzione fra Contracting, Territorial and Home States.

Le buone pratiche che vengono adottate dovrebbero fornire un indirizzo di azione su come attuare un contratto di fornitura di servizi fra uno Stato e una PMSC, indicando, fra le altre cose, quali siano i requisiti ritenuti necessari ed opportuni nel rilasciare un permesso di attività – licenza – alle PMSC. Tra le accortezze che un Contracting State dovrebbe realizzare nel rivolgersi ai servizi di una PMSC ci sono diversi aspetti; tra questi:

  • valutare i servizi resi dalla PMSC nel passato, avere informazioni sulla struttura di controllo della compagnia stessa;
  • accertare se la compagnia in questione è stata coinvolta in atti di violazione del Diritto Internazionale Umanitario o se ha fatto un uso improprio della forza, se conserva un registro delle attività svolte e del personale coinvolto, se il personale impiegato è correttamente addestrato e preparato all’uso e all’impiego delle armi, all’esistenza di un sistema di controllo interno, al rispetto della normativa sul lavoro nei confronti del personale impiegato;
  • prevedere norme di risoluzione del contratto qualora non venissero rispettate le leggi nazionali e del Diritto Internazionale Umanitario;
  • assicurare la vigilanza e il controllo di possibili ed eventuali violazioni del diritto.

Le buone pratiche appena elencate valgono in parte anche per i Territorial and Home States. In particolare, per gli Home States viene posta l’attenzione sulle modalità per il rilascio delle autorizzazioni che le PMSC necessitano per poter lavorare.  Per avere queste licenze di autorizzazione, le compagnie devono dimostrare di rispettare le normative interne ed essere consapevoli degli obblighi derivanti dal rispetto del Diritto  Internazionale Umanitario, garantire trasparenza riguardo la propria struttura organizzativa,  essere in possesso di una struttura finanziaria e societaria in grado di svolgere la tipologia di servizi per cui viene richiesta l’autorizzazione e, inoltre, avere la capacità di poter svolgere un controllo interno sul proprio operato. In conclusione, si può affermare che l’obiettivo del Documento di Montreux è quello di fornire norme internazionali di diritto che, universalmente riconosciute, debbano essere rispettate e applicate dagli Stati e dalle PMSC che si trovano ad operare e lavorare sulla scena internazionale al pari degli apparati governativi regolari dello Stato.

Le opinioni espresse negli articoli del Belfablog sono quelle dei rispettivi autori e potrebbero non rispecchiare le posizioni del Centro Studi Machiavelli.

Foto: Информационное агентство БелТА CC 3.0 SA by

francesco sisto
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Genovese, è laureato in Scienze Storiche. Ha conseguito il master universitario di II livello in Intelligence and Security, il master universitario di II livello in Studi Strategici e Sicurezza Internazionale e il master universitario di II livello in Studi internazionali strategico-militari presso il CASD. Collabora con Difesa Online e ha svolto attività di ricerca e analisi presso il Centro Studi Militari Marittimi di Venezia. Ha ricoperto l’incarico di Political Advisor su nave Cavour della Marina Militare. Collabora con il Centro Studi Militari Aerospaziali.