Martedì 10 settembre, il prof. Conte, concludendo il proprio intervento al Senato, ha affermato che «ogni norma o disposizione legislativa», seppur scritta «in modo perspicuo, dal punto di vista linguistico, chiaro, chiarissimo», dovrebbe essere «interpretata in senso costituzionalmente orientato, perché il nostro sistema giuridico ha una impalcatura costituita dai principi costituzionali, dall’architettura sovranazionale e dai trattati cui aderiamo».

Il riferimento, nemmeno troppo implicito, era ai due decreti sicurezza, e mirava evidentemente a rispedire al mittente le critiche mosse ai provvedimenti con i quali alcuni giudici di merito hanno sostanzialmente “disapplicato” ampie porzioni dei decreti in parola, ritenute evidentemente incostituzionali, senza nemmeno interpellare sul punto il Giudice delle Leggi (sul caso della sig.na Rackete, ad es., vedi qui).

Per chiarire: con l’espressione “interpretazione in senso costituzionalmente orientato” (o anche: “costituzionalmente conforme” o “adeguatrice”) si fa riferimento a quel fondamentale criterio interpretativo che impone al giudice di scegliere, tra diversi significati ragionevolmente attribuibili ad una stessa disposizione legislativa, quello che più si conforma ai principi costituzionali.

Il criterio, elaborato nel tempo dalla Corte costituzionale, ha il primario scopo di di evitare che siano sollevate questioni di costituzionalità “inutili”; in buona sostanza, i giudici costituzionali invitano i giudici comuni, prima di evocare ad ogni pie’ sospinto un intervento del Giudice delle Leggi, a verificare che la norma sospettata d’incostituzionalità lo sia effettivamente e che l’asserito contrasto con la Costituzione non sia invece agevolmente risolvibile in via interpretativa (ad es., accogliendo un’interpretazione fino a quel momento minoritaria in giurisprudenza, una tesi dottrinale corretta ma ignorata, ecc. ecc.).

Tutto ciò, in base al celeberrimo presupposto per cui «in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali […], ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» (Corte cost. n. 356/1996).

È, però, certamente e grossolanamente falso che l’onere di dare della disposizione un’interpretazione adeguatrice sussista anche quando, per usare le parole del prof. Conte, la norma è scritta «in modo perspicuo, dal punto di vista linguistico, chiaro, chiarissimo».

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Tutto il contrario: fondamentale requisito per poter accedere ad un’interpretazione costituzionalmente conforme è che alla disposizione da interpretare sia attribuibile una pluralità di significati differenti; se, invece, tale norma ha un significato univoco, questo «non può essere valicato neppur per mezzo dell’interpretazione costituzionalmente conforme, che non consente in via interpretativa di conseguire l’effetto [di far cessare di efficacia quella norma, NdA] che solo una pronuncia di illegittimità costituzionale può produrre» (Corte cost. n. 110/2012).

E se ne intuisce facilmente la ragione: se, infatti, alla magistratura ordinaria fosse consentito di sostituire al significato univoco di una disposizione di legge, sospettata d’incostituzionalità, un nuovo significato frutto di interpretazione costituzionalmente conforme, il sindacato di costituzionalità passerebbe con tutta evidenza da “accentrato” – di competenza della sola Corte costituzionale, come nel modello delineato dai padri costituenti – a “diffuso” – sul modello, ad es., degli Stati uniti.

Ma – lo ripetiamo ancora una volta – nel nostro sistema non è lo scranno del giudice comune il luogo deputato a risolvere il conflitto tra “maggioranza” e “minoranza” in cui si sostanzia il procedimento di valutazione della costituzionalità di una legge; e ciò non soltanto perché, molto banalmente, la nostra Carta fondamentale affida quel compito alla Consulta, ma anche e soprattutto perché chi è stato selezionato per concorso, sulla base della sola competenza “tecnica”, è privo di ogni legittimazione democratica (anche indiretta) e, dunque, non può certamente sindacare la scelte del Parlamento – nemmeno tramite l’uso improprio dello strumento dell’interpretazione “conforme a Costituzione”.


Repetita Iuvant (pseudonimo) è un ricercatore accademico di scienze giuridiche.

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Pseudonimo. Ricercatore accademico di scienze giuridiche.